Decreto gomme, omologazioni, misure alternative: come funziona?

A cura di Gardus Technology (http://www.gardustech.com)

 

A seguito visita in OZ Racing e discussione con uno dei loro esperti, ecco una spiegazione di come funziona il nuovo decreto e la situazione attuale con cerchi / gomme, omologazioni, misure alternative, etc.

Si premette che il testo seguente è l'interpretazione della legge, quindi come tale potrebbe essere soggetta a imprecisioni.

 

Ci sono 6 casi fondamentali:

1) Auto immatricolate prima del 1° Gennaio 2015

Cerchi/gomme di misura a libretto.
In questa situazione la legge, non potendo essere retroattiva, consente il montaggio di qualsiasi cerchio, purché rientri nella sagoma e non sporga dal passaruota.

Questo non vuole dire che la vendita per uso stradale di cerchi non omologati sia legale, ma per i cerchi acquistati in precedenza non ci sono problemi.
La gomma deve avere una delle misure a libretto.

 

 

2) Auto immatricolate tra il 1° Gennaio 2015 e il 1° Ottobre 2015 (periodo di deroga)

Cerchi/gomme di misura a libretto.
In questa situazione la legge consente il montaggio di cerchi che rientrino nella sagoma e non sporgano dal passaruota, prodotti / importati entro il 30 Novembre 2014 e forniti/importati da produttori accreditati presso il Ministero dei Trasporti.

La gomma deve avere una delle misure a libretto.

 

 

3) Auto immatricolate prima del 1° Ottobre 2015
Cerchi/gomme di misura non a libretto

In questo caso è necessario alternativamente:

 

-Avere il nullaosta emesso dalla casa madre o dal Cetoc. I cerchi devono rispettare la sagoma e non sporgere. Per le auto immatricolate tra il 1° Gennaio al 1° Ottobre 2015 i cerchi devono essere forniti da produttore accreditati al Ministero dei trasporto ed essere prodotti/importati prima del 30 Novembre 2014.

La misura della gomma dev'essere quella riportata sul nullaosta, incluso codice di carico e velocità uguale o superiore.
Bisogna prenotare il collaudo in motorizzazione, presentando libretto e nullaosta e pagando due bollettini (€ 25 + 16). Il giorno del collaudo si deve andare in motorizzazione con cerchi e gomme montati, dopo esame visivo del perito iviene riportata la misura a libretto, con adesivo oppure ristampa del libretto.

 

-Acquistare dei cerchi in lega che abbiamo ambito di impiego specifico (ovvero contengano un documento che riporta modello e caratteristiche cerchio e modelli di auto compatibili, rilasciato dal produttore del cerchio), una dichiarazione su carta intestata del gommista di montaggio "conforme" (allegato E) e il NAD di omologazione gruppo ruota maggiorato. Bisogna prenotare il collaudo in motorizzazione, presentando tutti i documenti e pagando due bollettini (€ 25 + 16). Il giorno del collaudo si deve andare con cerchi e gomme montati e i documenti di cui sopra e a seguito esame visivo viene riportato tramite adesivo il gruppo ruota omologato (misura gomme + modello cerchio e relativo NAD).
Alcune motorizzazioni male informate hanno rilasciato l'adesivo con solo la misura, come si faceva con la vecchia procedura, i fortunati in questione da quel momento possono montare qualunque cerchio basta che la misura della gomma sia corretta.

 

 

4) Auto immatricolate dal 1 Ottobre 2015 in poi
Cerchi/gomme di misura a libretto.
Due soluzioni:

-bisogna acquistare dei cerchi in lega che abbiano campo di applicazione specifico (ovvero contengano un documento che riporta modello e caratteristiche cerchio e modelli di auto compatibili, rilasciato dal produttore del cerchio) e farsi rilasciare una dichiarazione del gommista di montaggio "conforme".
Non serve riportare nulla a libretto, basta conservare i documenti di cui sopra in auto.

-bisogna acquistare cerchi in lega che abbiano omologazione specifica per quel modello, il produttore per ottenere l'omologa deve rispettare in tutto e per tutto le caratteristiche di uno dei cerchi di serie (diametro, canale, pcd, foro centrale, et, carichi)
In questo caso sul cerchio è riportata l'omologazione UN/ECE °124******. I cerchi saranno corredati di documento di omologazione. Non serve fare alcuna procedura. In Italia MAK è il marchio che ha scelto questa strada.

 

 

5) Auto immatricolate dal 1° Ottobre 2015 in poi
Cerchi/gomme di misura non a libretto
L'unica soluzione e acquistare dei cerchi in lega che abbiamo ambito di impiego specifico (ovvero contengano un documento che riporta modello e caratteristiche cerchio e modelli di auto compatibili, rilasciato dal produttore del cerchio), una dichiarazione su carta intestata del gommista di montaggio "conforme" (allegato E) e il NAD di omologazione gruppo ruota maggiorato. Si pagano due bollettini (€ 25 + 16), si va in motorizzazione con cerchi e gomme montati e i documenti di cui sopra e a seguito esame visivo viene riportato tramite adesivo il gruppo ruota omologato (misura gomme + modello cerchio e relativo NAD).
Alcune motorizzazioni male informate hanno rilasciato l'adesivo con solo la misura, come si faceva con la vecchia procedura, i fortunelli in questione da quel momento possono montare qualunque cerchio basta che la misura della gomma sia corretta.

 

 

6) Auto immatricolate sia prima che dopo il 1° Ottobre 2015
Cerchi/gomme di misura non a libretto ma che sono presenti su veicoli con stessa omologazione E1… ma diverso allestimento.
Caso tipico Audi non S-Line coi 17" che esistono S-Line coi 18".
In questo caso non serve il nullaosta se si acquistano dei cerchi in lega che abbiano ambito di impiego opportuno (ovvero contengano un documento che riporta modello, relativa omologazione e caratteristiche cerchio e modelli di auto compatibili, rilasciato dal produttore del cerchio. Sui documenti OZ questo caso è indicato col doppio asterisco), il certificato secondo il D.M. n°20 (NAD) e ci si faccia rilasciare una dichiarazione del gommista di montaggio "conforme" (allegato E)
Non serve riportare nulla a libretto, basta conservare i documenti di cui sopra in auto

 

 

 

12 RISPOSTE

1. Quando è entrato in vigore il decreto?
Il Decreto è già entrato in vigore il 22 marzo 2013 e, dopo un periodo di deroga, è obbligatorio dal 1 ottobre 2015.

2. Cos’è il sistema ruota?
Il sistema ruota è una ruota diversa dalle ruote originali o dalle ruote sostitutive del costruttore del veicolo. Questa può essere considerata singolarmente o unitamente allo pneumatico, viti o dadi di fissaggio, adattatori o distanziali.

3. Quali ruote potranno essere vendute?
A partire dall’1 Ottobre 2015, in Italia potranno essere vendute solo ruote omologate. L’omologazione richiesta è l’omologazione europea UN/ECE n°124 o l’omologazione italiana secondo il D.M. n°20 (NAD). Le ruote certificate secondo il regolamento europeo UN/ECE n°124 e quelle certificate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, saranno le uniche che potranno essere vendute e installate sugli autoveicoli. Le ruote omologate UN/ECE n°124 devono obbligatoriamente avere le stesse dimensioni di quelle previste dai costruttori auto di primo impianto, viceversa le ruote cosiddette “speciali”, omologate secondo la nuova normativa italiana (NAD), possono avere misure diverse dall’originale ed offrono già oggi l’ulteriore vantaggio di poter montare dimensioni di cerchio e pneumatico alternativi rispetto a quanto previsto a libretto.

4. Come si capisce se una ruota è omologata NAD o ECE?
Sia le ruote ECE che le ruote NAD devono riportare visibile sul cerchio (a ruota montata sull’auto) il numero di omologazione. Nel caso di ruote ECE il numero di omologazione deve essere impresso in modo permanente e visibile sulla ruota, mentre per nel caso delle ruote NAD c’è l’ulteriore possibilità di applicare uno speciale adesivo anti contraffazione.

5. Cosa deve fare il gommista?
Dal 1 ottobre 2015, nel caso di ruote speciali (omologate NAD) sarà obbligatoria la consegna da parte del gommista del certificato di conformità rilasciato da OZ (unitamente all’ambito d’impiego correlato) e della dichiarazione di corretta installazione (allegato E). Nel caso invece di ruote omologare UN/ECE °124 il rilascio dell’allegato E non sarà obbligatorio, sarà altresì consigliata la consegna dell’ambito di impiego ECE, al fine di evitare qualsiasi equivoco circa la corrispondenza fra auto e sistema ruota previsto per la stessa.

6. Cos’è "l’ambito d’impiego"?
"L’ambito di impiego" è un documento che contiene tutte le informazioni dettagliate circa la vettura e le varie motorizzazioni previste, le misure dello pneumatico, gli elementi di fissaggio e tutte quelle condizioni e note necessarie per istallare correttamente la ruota omologata a cui si riferisce e che è reso disponibile dal costruttore del sistema ruota omologato.

7. Si possono montare ruote di misure diverse rispetto a quanto riportato nel libretto?
Oggi è già possibile montare delle ruote, purché omologate NAD, di diametro diverso e con pneumatici diversi da quelli previsti dal libretto. Questo è un vantaggio che da l’omologazione NAD e non vale per le ruote omologate ECE. Il Decreto infatti permette l’installazione di “ruote speciali” con diametri diversi da quelli originari a condizione che la combinazione cerchio/misura scelta sia stata omologata e che riporti in maniera visibile a pneumatico installato il numero di omologazione NADxxxx. Il secondo requisito necessario è che l’auto rientri all’interno del cosiddetto “ambito di impiego” del sistema ruota omologato, ovvero che faccia parte della lista delle auto per cui la ruota è stata omologata.

8. In sostanza, qual è il percorso da fare per installare una ruota di diametro diverso?
a procedura è facile! Basta recarsi dal gommista di fiducia e scegliere una fra le ruote omologate da OZ. Accertarsi, poi, che la propria auto rientri tra gli ambiti di impiego previsti dall’omologazione della ruota stessa, le possibili combinazioni di pneumatico da associare ed eventuali ruote. In questo caso il gommista deve già oggi consegnare il certificato di conformità della ruota (emesso da OZ), il documento relativo all’ambito di impiego della ruota e la dichiarazione su carta intestata di corretto montaggio (allegato E). La carta di circolazione dovrà essere aggiornata solo nel caso in cui il sistema preveda una misura degli pneumatici non riportata sulla carta di circolazione. Se la misura degli pneumatici è già riportata sulla carta di circolazione basterà tenere in auto la documentazione rilasciata dal gommista.

9. Per l’aggiornamento della carta di circolazione occorre il nulla osta della casa auto o basta presentare domanda in motorizzazione?
Con il certificato di conformità (unitamente all’ambito d’impiego correlato) e la dichiarazione di corretta installazione (allegato E) basta recarsi presso gli uffici della motorizzazione della stessa provincia di appartenenza dell’installatore e presentare domanda di aggiornamento della carta di circolazione utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito www.portaledellautomobilista.it e allegando le attestazioni di due versamenti di 25,00 + 16,00 euro. Il funzionario della motorizzazione verificherà l’originalità dei documenti ed il corretto montaggio del sistema sull’auto, e trascriverà sul libretto la nuova combinazione auto/cerchio/pneumatico montata ed omologata.

10. E se volessi diminuire il diametro della ruota rispetto a quanto scritto sul libretto?
Così come succede per il cosiddetto “inch up”, ovvero il montaggio di ruote di diametro superiore rispetto a quanto riportato da libretto, per alcuni casi riportati sempre all’interno degli ambiti d’impiego della ruota in esame, è possibile anche l’installazione di diametri inferiori, a condizione che esistano sul mercato pneumatici omologati di tale dimensione che rispettino quanto previsto dagli ambiti d’impiego.

11. Cosa succede per le ruote acquistate prima del 1 Gennaio 2015 e durante il periodo di deroga?
Il decreto non è retroattivo, quindi per tutte le ruote con pneumatici che rientrano nelle dimensioni previste originariamente a libretto ed acquistate ed installate precedentemente al 1 ottobre 2015 non c’è nessun obbligo, con la sola eccezione per le ruote acquistate durante il periodo di deroga. Le ruote non omologate e acquistate in regime di deroga nel periodo che va dal 1 gennaio 2015 al 30 settembre 2015 sono regolari se provenienti da produttori accreditati presso il Ministero e prodotte e importate sul territorio della Comunità Europea entro il 30 novembre 2014 (vedi circolare deroga). Quelle invece prodotte dal 1 dicembre 2014 in poi, anche nel periodo di deroga, hanno l’obbligo della omologazione. In sostanza, per le ruote vendute nel periodo di deroga, oltre a far fede la data di produzione (anteriore al 30 novembre 2014), diventa importante verificare che il costruttore di ruote faccia parte della lista delle aziende accreditate dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. Dal 1 ottobre 2015 in poi è impossibile sbagliare: solo ruote omologate!

12. A cosa vanno incontro coloro che non rispettano le norme dettate dal decreto?
Vendere ed acquistare cerchi non omologati, dopo il 1 ottobre, significherà violare una norma nazionale a tutela della sicurezza stradale con il rischio di incorrere in pesanti sanzioni. Questo vale infatti sia per il consumatore finale che acquista cerchi non omologati, sia per il negoziante che li vende.
L’Art. 77, comma 3-bis del Codice della Strada infatti prevede una sanzione amministrativa - da euro 164 a euro 663 - per chi importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche senza la prescritta omologazione. E’ inoltre previsto il sequestro e confisca del componente anche se installato.
Art. 180, commi 7 e 8 prevedono la sanzione amministrativa - da euro 41 a euro 169 - per l’assenza a bordo della dichiarazione dell’installatore sul corretto montaggio (allegato E) e del certificato di conformità. Inoltre, la mancata presentazione, senza giustificato motivo, presso gli uffici della polizia richiesta per l’esibizione dei documenti e/o per informazioni è punita dalla legge con una ammenda da euro 419 a euro 1.682.
Art. 78, commi 3 e 4 prevede una sanzione amministrativa - da euro 422 a euro 1.695 - per mancato aggiornamento della carta di circolazione e conseguente ritiro della carta di circolazione.